Il 13 gennaio u.s. da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, è stato firmato il decreto interministeriale 13 gennaio 2011, che regolamenta il Fondo vittime dell'amianto (istituito ai sensi dell'articolo 1, commi 241-246, della legge 28 dicembre 2007, n. 244) sotto il profilo organizzativo e finanziario, fissando altresì le procedure e le modalità di erogazione del beneficio previsto a favore dei soggetti destinatari.
I SOGGETTI BENEFICIARI
Sono i titolari di rendita Inail, anche unificata ai sensi dell'art. 80 T.U. n.1124/1965 (e del soppresso Ipsema) portatori di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra “fiberfrax” (utilizzata per la coibentazione negli altiforni), nonché i familiari superstiti ex art. 85 T.U.
La prestazione è aggiuntiva alla rendita Inail e decorre dal 1° gennaio 2008.