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16/05/2011 
Parto prematuro: facoltà di scelta del congedo
 

Nell’ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, la madre lavoratrice, in buono stato di salute certificato da un medico, può richiedere il congedo obbligatorio a far data dall’ingresso del bambino nella casa familiare.

A parere della Corte Costituzionale (sentenza n. 116 del 4 aprile 2011) il congedo obbligatorio, di cui all’art. 16, lett. c D.Lgs. 151/2001, oltre a tutelare la salute della donna nel periodo susseguente il parto, considera e protegge anche il rapporto che si instaura tra madre e figlio sia sul piano biologico che sul piano relazionale ed affettivo nonché di sviluppo della personalità del bambino.

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