L’INAIL è di recente intervenuta sulla tematica concernente l’indennizzo dei periodi di inabilità temporanea assoluta a titolo di “ricaduta”, conseguenti alla riacutizzazione di postumi permanenti derivanti da Infortunio o Malattia Professionale già indennizzati in rendita, uniformandosi all’indirizzo giurisprudenziale consolidatosi negli ultimi anni in materia, che ha affermato, per tali casi, l’incumulabilità delle due prestazioni economiche (rendita ed indennità di temporanea), venendosi altrimenti a configurare una duplicazione di indennizzo per uno stesso periodo e per uno stesso evento (Cass. n. 8486/2005 – Cass. n. 8308/2006).
Restano esclusi da tale incumulabilità, come ribadito dalla Corte, le situazioni rientranti nell’art. 89 del T.U. n. 1124/65, per le quali permane il diritto all’integrazione alla rendita (fino alla misura massima dell'indennità per inabilità temporanea), laddove il lavoratore è costretto ad assentarsi dal lavoro per sottoporsi a speciali cure mediche e chirurgiche, che siano ritenute utili per la restaurazione della capacità lavorativa e/o per il recupero dell’integrità psico-fisica, secondo il giudizio espresso dal sanitario dell'Inail.
Ove non ricorrano le condizioni di cui all'art. 89, il periodo di astensione dal lavoro per ricaduta di titolare di rendita, non verrà indennizzato dall’Inail, ma verrà posto a carico dell’Inps, quale malattia comune.