La legge n. 248 dello 05/05/1976 ha introdotto la concessione di uno speciale assegno continuativo mensile in favore dei superstiti di titolare di rendita diretta per inabilità permanente di grado non inferiore all’80% (ridotto prima al 65% e, dallo 01/01/2007, al 48% da successive disposizioni legislative), deceduto per cause estranee all’infortunio o alla malattia professionale.
La norma, peraltro, aveva previsto che il beneficio venisse concesso a condizione che gli interessati presentassero, a pena di decadenza, apposita domanda entro il termine di 180 giorni dalla data di decesso dell’assicurato.
Sull’argomento era intervenuta la Corte Costituzionale con sentenza n. 284 del 28/07/2010, con la quale, nel dichiarare la parziale illegittimità costituzionale della legge n. 248/1976, ha stabilito che:
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l’INAIL ha l’obbligo di avvertire i superstiti della loro facoltà di proporre domanda al fine di ottenere il beneficio previsto dalla legge richiamata;
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il termine decadenziale di 180 giorni, entro il quale presentare la domanda, decorre non già dalla data del decesso dell’assicurato, ma dalla data di comunicazione dell’Istituto.
Con la circolare n. 10 del 25 gennaio 2011 l’INAIL ha, quindi, provveduto a diramare specifiche istruzioni operative alle proprie sedi, tenendo nella debita considerazione il pronunciamento della Suprema Corte.